Articolo 1 Principi generali
Il codice deontologico dell’Associazione Europea Mediatori Familiari ( A.E.Me.F.) rappresenta, per ogni Mediatore Familiare, un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza.
Il codice deontologico ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le norme a cui il Mediatore Familiare deve attenersi nell’esercizio della propria professione.
Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento contrario alla dignità della professione, oltreché qualunque violazione al codice penale.
I Mediatori Familiari hanno l’obbligo dell’osservanza del Codice Deontologico e ne divengono altresì parte attiva contribuendo alla sua corretta applicazione e segnalando agli Organi competenti le inadempienze ad esso afferenti.
Articolo 2 Definizione del profilo professionale del Mediatore familiare A.E.Me.F e obiettivi della mediazione familiare.
Il Mediatore Familiare iscritto nel Registro A.E.Me.F. è un professionista qualificato a seguito di uno specifico percorso di formazione che interviene, quale figura terza, in un ambiente neutrale e in autonomia dall’ambito giudiziario, nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di un rapporto di coppia, a qualsiasi titolo costituito. Si adopera affinché, in fasi critiche connotate da conflitto, i mediandi raggiungano, in prima persona, accordi direttamente negoziati, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai figli, al fine del mantenimento ed esercizio della comune responsabilità genitoriale.
L’esercizio del professionista A.E.Me.F. si avvale di diversi orientamenti teorici integrati, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione continua permanente e la supervisione.
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. è tenuto ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli del Codice Deontologico della propria associazione professionale ; la mancata osservanza di tutti o di parte degli stessi si configura come comportamento in contrasto con la professione di Mediatore Familiare.
Articolo 3 Etica del Mediatore Familiare
L’esercizio della Mediazione Familiare comporta da parte del professionista assenza di giudizio, imparzialità e neutralità nei confronti dei mediandi.
Al mediatore A.E.Me.F. non è consentito:
‐ Intervenire in mediazioni che coinvolgano persone con cui ci sia o ci sia stato un precedente legame personale e professionale (rete familiare, amicale e lavorativa);
‐ Erogare ai propri clienti servizi che esulino dallo specifico della Mediazione Familiare;
‐ Accettare incarichi riservati dalla Legge in via esclusiva agli iscritti in ordini o collegi;
‐ Far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente.
Il Mediatore familiare A.E.Me.F., inoltre, ha l’obbligo di precisare ai mediandi che le informazioni, le consulenze e le prestazioni professionali specifiche risalenti a iscritti a ordini o collegi dovrebbero essere ottenuti dai professionisti degli specifici settori i quali possono essere da loro liberamente scelti.
Articolo 4 Riservatezza
Dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relativo al segreto professionale, il Mediatore Familiare A.E.Me.F. deve attenersi al segreto assoluto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti.
Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, l’annullamento del segreto professionale può avvenire solo con l’assenso scritto di entrambi i mediandi.
Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai Mediatori Familiari A.E.Me.F., anche gli stagisti e gli allievi in formazione ed in linea generale tutti coloro che dovessero assistere agli incontri previsti per lo svolgimento dell’attività.
Articolo 5 Dovere di aggiornamento professionale permanente continuo
E’ dovere del Mediatore Familiare A.E.Me.F. curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.
E’ dovere deontologico del Mediatore Familiare A.E.Me.F. quello di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti dell’Associazione Professionale cui si riferisce in senso generale ed in particolare relativamente agli obblighi e ai programmi formativi.
Articolo 6 Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
I Mediatori Familiari A.E.Me.F. hanno il dovere di rispettare la normativa dello Stato in cui esercitano la loro attività professionale e, in particolare, gli obblighi relativi al regime previdenziale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.
I Mediatori Familiari A.E.Me.F. devono m essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
Articolo 7 Divieto di accaparramento dei clienti
E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
Articolo 8 Correttezza professionale
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. conosce le caratteristiche fondanti della propria professione e apporta il proprio contributo professionale nella relazione con altre professioni e professionisti, facendo ad esse riferimento.
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. è a conoscenza del fatto che esistono norme giuridiche che attribuiscono attività riservate ad altre professioni. Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. è tenuto a conoscere il contenuto delle stesse.
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. contrasta l’esercizio abusivo delle professioni regolamentate, segnalando eventuali abusi alle autorità competenti. Utilizza il proprio titolo professionale solo per attività ad esso pertinenti, e non avvalla con esso attività ingannevoli o abusive.
Articolo 9 Supervisione
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. è tenuto a partecipare a incontri periodici di supervisione individuale o in gruppo condotti da un Mediatore Familiare supervisore e/o a colleghi Mediatori Familiari professionisti.
Articolo 10 Diritti dei mediandi
Fin dal primo incontro, il Mediatore Familiare A.E.Me.F. deve informare i mediandi sugli obiettivi, sulle modalità e sul percorso dell’intervento di mediazione familiare.
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. deve inoltre informare i mediandi sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi.
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. deve informare preventivamente i mediandi del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento.
In nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto.
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. deve richiedere ai clienti la sottoscrizione del consenso informato e della privacy.
Nel caso in cui la Mediazione Familiare sia raccomandata da un Magistrato, il Mediatore Familiare informa i mediandi che:
‐ riferirà all’autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere della riservatezza, esclusivamente circa l’adesione o meno al percorso di Mediazione Familiare;
‐ nel caso di raggiungimento di accordi in Mediazione Familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi;
‐ nel caso di interruzione della Mediazione Familiare o dell’impossibilità di proseguire o in assenza di accordi raggiunti, nulla sarà riferito da parte del Mediatore Familiare A.E.Me.F. alle autorità competenti.
I mediandi devono essere informati che, presso l’ Associazione Europea Mediatori Familiari ,in applicazione della L. 4/2013, è istituito sul sito A.E.Me.F. lo Sportello del Consumatore.
Articolo 11 Interruzione di una mediazione familiare
Il percorso di mediazione familiare può venire interrotto qualora:
‐ la decisione sia presa da uno o da entrambi i mediandi;
‐ il Mediatore Familiare A.E.Me.F. ritenga che non ci siano le condizioni di attivazione e/o di prosecuzione del percorso di mediazione familiare;
‐ il Mediatore Familiare A.E.Me.F. non sia più in grado di assicurare la neutralità e/o l’imparzialità necessaria alla continuazione del suo compito professionale;
‐ il Mediatore Familiare A.E.Me.F. rilevi che le regole della mediazione familiare non siano state rispettate dai mediandi.
Articolo 12 Pubbliche dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni pubbliche degli aderenti al Codice Deontologico devono essere coerenti con i contenuti dello stesso e conformi agli indirizzi statutari dell’A.E.Me.F..
Articolo 13 Pubblicità
Nell’attività di autopromozione, i Mediatori Familiari A.E.Me.F. sono tenuti ad essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio al decoro della professione. Si asterranno da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore. Si asterranno altresì dall’attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono.
E’ vietata ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa.
Articolo 14 Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive
Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).
Articolo 15 Informazioni ai mediandi
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. è tenuto a informare i mediandi di tutti i suoi estremi. Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. è tenuto a informare debitamente i mediandi circa l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi.
Regolamento per la deontologia e disciplina
Il procedimento disciplinare
Art. 1 Responsabilità dei soci A.E.Me.F. iscritti ai registri professionali A.E.Me.F.
Il socio professionista iscritto al Registro che si rende responsabile di violazioni al Codice Deontologico o dei Regolamenti dell’A.E.Me.F. ovvero che, in violazione dello Statuto, agisca in contrasto con i fini istituzionali dell’A.E.Me.F. è sottoposto a provvedimento disciplinare.
L’ignoranza o l’errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Sociali competenti non può essere invocata quale causa di giustificazione dell’illecito comportamento.
Gli Iscritti all’A.E.Me.F. rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa. Nell’ipotesi di condanna a sanzione inibitoria, da parte della Magistratura, di un socio A.E.Me.F. questi non potrà partecipare alle attività dell’A.E.Me.F. e avvalersi professionalmente delle attestazioni da questa rilasciate.
Il socio A.E.Me.F. quindi:
- a) risponde direttamente del proprio operato professionale;
- b) risponde agli effetti disciplinari,a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento della propria attività professionale.
Art. 2 Competenza e procedimento disciplinare.
La Commissione per la deontologia e la disciplina fa esplicito riferimento alle norme statutarie ed in particolare a quelle contenute nel Regolamento:
“IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE”.
La Commissione per è composta da tre soci eletti dall’Assemblea Nazionale degli iscritti ed è a carattere nazionale. Applica i dettati del Codice deontologico per tutto quanto in esso contenuto. Inoltre ha il compito di:
- Eleggere un coordinatore;
- Verificare e confrontare le norme deontologiche ed il rispetto delle stesse da parte dei soci;
- Esprimere pareri per il Consiglio Direttivo sui comportamenti etici e deontologici nonché civilistici e di conflitto di interesse che riguardino i soci professionisti eventualmente sottoposti a provvedimenti disciplinari;
- Esaminare ed esprimere il proprio parere al Consiglio Direttivo Nazionale circa i reclami degli utenti.
Rilevata l’istanza, Il Coordinatore della Commissione,in fase preliminare invia entro 15 gg., lettera di richiamo ad adempiere, nella correttezza, secondo quanto previsto dal Regolamento interno.
Qualora questo richiamo non abbia esito la Commissione procederà ad istruire il procedimento disciplinare, formulare una proposta e trasmetterla al Consiglio Direttivo Nazionale per l’assunzione formale del provvedimento. Se uno dei membri del Consiglio Nazionale Direttivo è coinvolto in una azione disciplinare a suo carico e verrà sostituito da altro membro all’uopo nominato dal Comitato Nazionale Direttivo.
Il procedimento disciplinare prende avvio su segnalazione da parte di terzi interessati in relazione alla violazione del codice deontologico o dei Regolamenti A.E.Me.F. da parte di chiunque ne abbia interesse.
Il procedimento disciplinare può essere attivato anche dai Responsabili delle Sedi Regionali che, raccolte le informazioni, ne daranno comunicazione all’interessato, e al Presidente del Consiglio di disciplina.
Il Consiglio di disciplina non può infliggere alcuna sanzione disciplinare senza proporla al Consiglio Nazionale Direttivo anche in ipotesi di sanzione automatica, senza che l’interessato sia stato preavvisato, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese.
Il Consiglio di disciplina sulla scorta degli atti, convocherà le parti per la contestazione degli addebiti, ha facoltà di sentire testimoni, preavvisandone l’interessato, che ha diritto di partecipare alla loro audizione.
Art. 3 Sanzioni
Le sanzioni disciplinari sono :
- a) l‘ammonimento, che consiste nel diffidare l’interessato a non ricadere nella mancanza rilevata;
- b) la censura, che consiste in una dichiarazione formale scritta di biasimo;
- c) la sospensione, che consiste in una temporanea perdita del requisito associativo, per un periodo non inferiore al mese e non superiore all’anno;
- d) la radiazione, che consiste nell’espulsione definitiva dal Registro dei professionisti dell’A.E.Me.F.
Il provvedimento è stabilito in proporzione alla gravità della violazione e all’entità dei danni cagionati ed è adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Commissione per l’Etica e la deontologia, la quale dovrà esprimere il proprio parere entro 60 giorni dall’attivazione dei procedimento disciplinare.
Nell’esercizio del suo potere discrezionale la Commissione deve tener conto della gravità dell’infrazione desunta:
- della natura, della specie, dei mezzi, dell’oggetto, del tipo, del luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
- della gravità del danno o del pericolo cagionato;
- della intensità del dolo o del grado di colpa;
- della personalità dell’incolpato, dei motivi che hanno determinato l’infrazione e dalla condotta contemporanea o susseguente al fatto;
- della eventuale recidiva.
Art. 4 Ammonimento e Censura
Possono comportare un ammonimento o una censura:
- a) comportamenti contrari agli interessi dell’A.E.Me.F.
- b) comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, sia di entità tale da non imputare le sanzioni della sospensione o della radiazione.
Art. 5 Sospensione
Accertamento di atti che comportano automaticamente la sospensione:
- a) i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
- b) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- c) il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l’esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione.
In tali ipotesi, la durata della sospensione sarà proporzionale alla gravità dell’atto compiuto e può arrivare fino ad un anno, salvo proroga a discrezione del Consiglio Direttivo e salvo l’immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.
Possono altresì comportare la sospensione:
- a) la condanna ad una pena inferiore a due anni se per reati dolosi o superiore a due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
- b) l’essere sottoposti a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
- c) l’ordinanza di convalida di fermo o dell’arresto;
- d) il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli previsti nel paragrafo precedente;
- e) comprovati comportamenti diffamatori o contrari agli interessi dell’A.E.Me.F.;
- f) comportamenti in violazione del Codice Deontologico.
Articolo 6 Radiazione
Comportano automaticamente la radiazione:
- a) la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- b) la condanna per un reato connesso con l’esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione, ad una pena detentiva superiore a due anni per reato non colposo;
- c) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.
Possono altresì comportare la radiazione:
- a) comportamenti gravemente contrari agli interessi dell’A.E.Me.F.;
- b) comportamenti deontologici gravemente scorretti.
Art. 7 Prescrizione
L’azione disciplinare non cade in prescrizione per i fatti che comportano la radiazione mentre è soggetta a prescrizione qualora, nonostante i fatti siano portati a conoscenza del Consiglio Direttivo Nazionale, il procedimento disciplinare non venisse attivato entro i seguenti termini:
- entro 3 mesi per l’ammonimento;
- entro 6 mesi per la censura;
- entro 12 mesi per la sospensione.
Art. 8 Reiscrizione al Registro
Il socio radiato dal Registro può essere iscritto nuovamente alle seguenti condizioni:
- trascorsi due anni in caso dì radiazione non automatica;
- trascorsi 3 anni in caso di radiazione automatica e, in presenza di condanna penale, quando si sia avuta successiva riabilitazione;
- trascorsi 5 anni in caso di radiazione automatica e di condanna per reato commesso con l’esercizio della professione.
Art. 9 Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio degli Organi Sociali
Il socio A.E.Me.F. che pubblicamente, con parole, scritti od azioni lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio degli Organi Sociali dell’Associazione è punito con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi.
Art. 10 Rifiuto di presentazione personale e di atti
Il socio A.E.Me.F. che, benché formalmente richiestogli, rifiuti di presentarsi od ometta di trasmettere gli atti a lui richiesti o renda dichiarazioni mendaci, è punito con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi.
Art. 11 Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli Organi Sociali
L’Iscritto all’A.E.Me.F. che non si assoggetta alle decisioni disciplinari sottraendosi alla loro esecuzione, è punito, salvi i diversi effetti della inosservanza, con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi.
Art. 12 Collegio dei Probiviri
Per la soluzione di controversie che si possono presentare tra iscritti al Registro Mediatori familiari A.E.Me.F. o tra iscritti e i propri clienti, entrambi possono rivolgersi al Collegio dei Probiviri dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata.
La comunicazione deve determinare l’oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio dei Probiviri dovrà emettere il proprio parere entro 60 giorni dalla data di richiesta al Presidente del Collegio.
Il parere è deliberato a semplice maggioranza. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti, è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l’espressa dichiarazione che l’altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
La motivazione deve essere depositata presso la Segreteria dell’A.E.Me.F. nei dieci giorni successivi a cura del Presidente della Commissione.
La parte soccombente è tenuta a adempiere alle obbligazioni nel termine stabilito, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione il parere della Collegio dei Probiviri diverrà irrevocabile.
Art. 13 Revisione
E’ ammessa in ogni tempo la revisione delle decisioni divenute irrevocabili anche se la sanzione è stata eseguita o estinta. La revisione può essere richiesta se dopo la decisione siano sopravvenute o si scoprono nuove prove che, da sole o unitamente a quelle già valutate, dimostrano che il soccombente debba essere prosciolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.