L’A.E.Me.F. è un’associazione professionale senza fini di lucro. L’A.E.Me.F. nasce nel 2003 (Atto Costitutivo) grazie all’iniziativa di un gruppo di professionisti Mediatori Familiari, Avvocati e Psicoterapeuti formatisi secondo il modello umanistico, pluralistico integrato.
L’Associazione opera in modo da fornire alle figure professionali che operano nell’ambito della famiglia una “casa comune” all’interno della quale confrontare le proprie esperienze lavorative, garantire la professionalità dei propri iscritti, diffondere nella società la conoscenza della Mediazione come sistema alternativo alla lite giudiziaria per la soluzione dei conflitti nel contesto familiare.
L’azione dell’A.E.Me.F. è sempre centrata sulla famiglia, sulla risoluzione dei conflitti di coppia, la salvaguardia del benessere dei figli e soprattutto sull’acquisizione, da parte dei genitori, di una genitorialità condivisa e responsabile.
L’A.E.Me.F. inoltre svolge una intensa attività di informazione sulle evoluzioni legislative.
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A.E.Me.F. è centrata sulla famiglia, sulla risoluzione dei conflitti di coppia, la salvaguardia del benessere dei figli e soprattutto l’acquisizione, da parte dei genitori, di una genitorialità condivisa e responsabile.
L’Associazione promuove e coordina, senza rappresentanza esclusiva, l’attività professionale dei Mediatori familiari indica gli obiettivi, i percorsi del processo formativo specifico che caratterizza l’associazione nell’ambito del proprio orientamento scientifico pluralistico integrato in Mediazione Familiare nel rispetto del Regolamento che contempla il codice deontologico, i criteri per l’accesso alla formazione comprensiva di tirocinio e supervisione, i criteri di esame per l’iscrizione al Registro dei professionisti Mediatori Familiari A.E.Me.F., della formazione permanente, il procedimento disciplinare e tutto quanto attiene all’esercizio della professione.
L’Associazione professionale A.E.Me.F. promuove e determina le attività formative/didattiche secondo la norma U.N.I. 11644:2016. Promuove inoltre convegni, seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa tesa alla diffusione della professione secondo il proprio orientamento.
Intrattiene rapporti di collaborazione con le altre Associazioni di categoria, gli ordini professionali, le Università pubbliche o private, le altre associazioni finalizzate a scopi sociali, i singoli, Enti o altre Autorità in Italia e nella Unione Europea, che si occupano più in generale della tutela della persona, della famiglia e dei minori.
Deliberato dall’Assemblea straordinaria A.E.Me.F. il 24 Marzo 2017
Art. 1 Associazione professionale
1.- E’ modificata in Associazione professionale, senza fini di lucro, la “Associazione Europea Mediatori Familiari” (in breve: A.E.Me.F.), con sede in Roma registrata inizialmente presso l’ufficio delle Entrate di Roma in data 07.02.2003, serie 3 al n. 1153) che, dall’approvazione del presente Statuto, opererà ai sensi e per gli effetti della Legge n° 4 del 14 Gennaio 2013.
2.- A seguito della pubblicazione avvenuta il 30 Agosto 2016 da parte della “Commissione tecnica Attività professionali non regolamentate dell’U.N.I.” della norma nazionale “UNI 11644: 2016” in relazione alla figura del Mediatore familiare, sono stati definiti, in modo adeguato ed univoco, i riferimenti della figura professionale del Mediatore familiare, stabilendone altresì una omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da Enti pubblici e/o privati; al fine di garantire un livello qualitativo di formazione e garanzia dell’utenza, nell’incontrare Mediatori familiari dotati di adeguata professionalità.
La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del Mediatore familiare in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework). Tali requisiti sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.
3.- L’adeguamento alla norma denominata UNI 11644:2016 “Attività professionali non regolamentate – Mediatore Familiare – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, è ritenuta formazione di base essenziale per essere iscritti nel Registro dei Mediatori familiari professionisti A.E.Me.F..
4.- L’Associazione ha sede in Roma, in Via Cesare Beccaria n°88, 00196 Roma int.1. La sede legale, in ambito nazionale, dell’Associazione viene periodicamente individuata unitamente alla nomina del Presidente da parte del Comitato Direttivo Nazionale e risulta inoltre dalla pubblicazione sul sito web e dalle comunicazioni rese agli uffici amministrativi competenti.
5.- L’Associazione non ha scopo di lucro, non discrimina tra appartenenze di genere: religiose, politiche ed etniche.
6.- Il marchio dell’Associazione Europea Mediatori Familiari è (marchio della Comunità Europea registrato fino all’anno 2023 con il n° 563102.
Art.2 – Sede e organizzazione
L’associazione Europea Mediatori Familiari si articola in: una Sede Nazionale e tre sedi territoriali denominate: “Macroregioni”:
- Macroregione Italia NORD che comprende le seguenti regioni: Piemonte, Valle d’Aosta,Liguria,Lombardia,Trentino-Alto Adige,Friuli-Venezia Giulia,Veneto, Emilia Romagna.
- Macroregione Italia CENTRO: che comprende le seguenti regioni: Lazio, Abruzzo,Molise,Marche,Umbria,Toscana.
- Macroregione Italia SUD: che comprende le seguenti regioni: Puglia, Campania,Basilicata,Calabria, Sicilia, Sardegna.
La Sede Nazionale e le Macroregioni sono Enti non economici, senza fine di lucro, a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto.
Le Macroregioni distinte territorialmente, pur dotate di autonomia finanziaria e patrimoniale, fanno incondizionatamente riferimento ai principi del presente Statuto cui le stesse aderiscono e ne seguono le indicazioni operative sul territorio di competenza.
Ulteriori sedi territoriali possono essere riconosciute dalla A.E.Me.F. in Italia e nel territorio dell’Unione Europea per perseguire gli scopi previsti dal presente statuto.
Art 3 –Definizione dell’attività professionale del “Mediatore familiare”
Il “Mediatore familiare” è un professionista qualificato a seguito di percorsi di formazione scientifici differenziati che interviene, quale figura terza, nel percorso di aiuto alla famiglia prima, durante e dopo la separazione o il divorzio o la cessazione della convivenza o dell’unione, a qualsiasi titolo costituita, in completa autonomia dall’ambiente giudiziario, per raggiungere accordi concreti e duraturi concernenti l’affidamento e l’educazione dei minori, nonché tutti gli aspetti connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale e tutto ciò che concerne la divisione dei beni, l’assegno di mantenimento al coniuge debole ed ai figli, la residenza principale dei figli e l’assegnazione della casa coniugale e tutto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di separazione, divorzio e di coppie non coniugate, con esplicito riferimento all’attività negoziale.
Nell’ambito dell’attività negoziale, il Mediatore familiare, se richiesto, può avviare anche percorsi di aiuto alla famiglia in periodi critici del ciclo vitale, finalizzati al raggiungimento di accordi concreti e duraturi su decisioni di particolare rilevanza per il nucleo familiare.
Nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, gli iscritti all’Associazione sono strettamente tenuti al segreto professionale.
L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
Art. 4 – Finalità e scopi dell’Associazione professionale
L’Associazione promuove e coordina, senza rappresentanza esclusiva, l’attività professionale dei Mediatori familiari indica gli obiettivi, i percorsi specifici del processo formativo specifico che caratterizza l’associazione nel rispetto del Regolamento che contempla il codice deontologico, i criteri per l’accesso alla formazione comprensiva di tirocinio e supervisione, i criteri di esame per l’iscrizione al Registro dei professionisti, della formazione permanente, il procedimento disciplinare e tutto quanto attiene all’esercizio della professione.
- L’Associazione professionale A.E.Me.F. promuove e determina le attività formative/didattiche secondo la norma U.N.I. 11644:2016 nell’ambito del proprio orientamento scientifico pluralistico integrato in Mediazione Familiare. Promuove inoltre convegni, seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa tesa alla diffusione della professione secondo il proprio orientamento.
- Intrattiene rapporti di collaborazione con le altre Associazioni di categoria, gli ordini professionali, le Università pubbliche o private, le altre associazioni finalizzate a scopi sociali, i singoli, Enti o altre Autorità in Italia e nella Unione Europea, che si occupano più in generale della tutela della persona, della famiglia e dei minori;
- Istituisce un “Registro dei Mediatori familiari professionisti A.E.Me.F.”, con diverse categorie ed eventuali diverse specializzazioni, per offrire la migliore assistenza e garanzia di professionalità e competenza agli utenti.
- Il Regolamento per l’iscrizione al “Registro dei Mediatori familiari professionisti A.E.Me.F.” sarà deliberato dal Consiglio Nazionale Direttivo e verrà reso di pubblico dominio attraverso il web, sul sito ufficiale della Associazione.
L’Associazione promuove inoltre forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino utente , presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti ai soci iscritti al “Registro dei Mediatori familiari professionisti A.E.Me.F.”
L’Associazione può compiere tutti gli atti e le attività, anche non espressamente previsti dallo Statuto, che risultino necessarie o anche semplicemente utili alla realizzazione dei propri scopi, compresa quella di associarsi ad istituzioni o associazioni, anche internazionali, che perseguano analoghe finalità.
L’Associazione Europea Mediatori Familiari si attiene strettamente al proprio “Codice di etica e deontologia professionale del Mediatore familiare ”, che raccoglie l’insieme dei principi e delle norme etiche che costituiscono le linee guida per l’attività professionale dei Mediatori familiari iscritti all’Associazione.
L’attività istituzionale è rivolta esclusivamente ai soci ed è conforme a quanto previsto dall’art. 148 del “Testo Unico delle imposte sui redditi”
Art. 5– Durata dell’Associazione professionale.
La durata dell’ A.E.Me.F. è stabilita fino al 3 dicembre 2.050 e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea.
Art. 6 – Entrate e Patrimonio
La Sede Nazionale e le Macroregioni hanno un proprio patrimonio distinto, costituito dalle quote sociali, da donazioni, lasciti, oblazioni di enti o di singoli cittadini, specificamente destinati a tale scopo, nonché dai fondi destinati ad incrementare il patrimonio con deliberazione dei rispettivi Consigli Direttivi.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative versate dagli associati delle diverse categorie di soci;
- contributo sulle quote associative versate alle Macroregioni dai soci;
- diritti di segreteria per la iscrizione ai relativi Registri Nazionali;
- contributi straordinari versati dai soci;
- donazioni dei soci;
- sovvenzioni e contributi provenienti da privati, da Enti privati o Pubblici nazionali e dalla U.E.;
- contributi derivanti da attività di promozione realizzati dalla Sede nazionale e/o dalle sedi periferiche.
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- contributi di ogni genere da chiunque provenienti, destinati espressamente a incrementare il patrimonio o con riserva di destinazione speciale;
- somme accantonate fin quando non siano erogate;
- beni mobili o immobili acquisiti.
E’ vietato distribuire ai soci utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitali, salvo che ciò sia disposto per legge.
Alla fine di ogni esercizio i Consigli direttivi delle Macroregioni e quello Nazionale hanno l’obbligo di redigere distinti rendiconti consuntivi e bilanci preventivi, che dovranno essere sottoposti alle rispettive Assemblee dei Soci per l’approvazione entro 120 giorni dal termine dell’esercizio. Dal rendiconto dovranno in ogni caso risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Durata dell’esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario della sede nazionale dell’A.E.Me.F., in coordinamento con quello delle Macroregioni, si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 7-Tutela del consumatore
L’Associazione pubblica nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.
Nei casi in cui autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, osserva anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Il rappresentante legale dell’associazione professionale nazionale o quello della Macroregione nel proprio territorio di competenza garantiscono la correttezza delle informazioni fornite e pubblicate nel sito web. ufficiale.
L’associazione, anche mediante pubblicazione sul sito web, permette la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
- c) struttura organizzativa dell’associazione sia in ambito nazionale che territoriale;
- d) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale;
- e) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali sia in ambito nazionale che territoriale;
- f) requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- g) assenza di scopo di lucro;
- h) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- i) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- l) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- m) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di riferimento per i consumatori.
Ulteriori forme di garanzia a tutela dell’utente
Tutti gli iscritti all’Associazione sono tenuti a riportare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente i riferimenti dell’associazione di appartenenza con l’indicazione della denominazione, della sede legale e del sito web dell’ente.
Chiunque svolga la professione di cui al presente Statuto contraddistingue la propria attività, in ogni documento scritto e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della legge n.4/2013.
L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della part II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 205, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
Art. 8– SOCI: CATEGORIE
Si può far parte dell’Associazione professionale in qualità di:
- Soci Fondatori
- Soci Formatori
- Soci Professionisti
- Soci in Formazione
- Soci Onorari
Possono diventare Soci professionisti, formatori, in formazione, onorari le persone fisiche che abbiano i titoli previsti dall’art 3, previa verifica da parte del Consiglio Nazionale direttivo.
La qualità di socio non è trasmissibile né trasferibile a terzi
Detta qualifica ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata,ogni anno, per un corrispondente periodo.
Il professionista iscritto all’associazione professionale che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.
È fatto divieto inoltre a chi detiene cariche associative nell’associazione di iscriversi in altre associazioni di mediatori familiari che si riferiscano a regole e principi in esplicito contrasto con le regole e i principi dell’Associazione Europea Mediatori Familiari.
SOCI FONDATORI
Sono soci fondatori le persone fisiche che riconoscendosi nell’attività professionale individuata al precedente art 3 abbiano partecipato alla costituzione dell’Associazione Europea Mediatori Familiari fin dalla data della sua fondazione.
SOCI FORMATORI
Sono soci formatori le persone fisiche che :
- sono in possesso della qualifica di Mediatore familiare pluralistico integrato( già A.E.Me.F.)
- a seguito di formale domanda al Presidente Nazionale, abbiano ricevuto l’assenso per l’inizio del percorso formativo didattico presso un Centro/Istituto di formazione riconosciuto dall’associazione;
- abbiano accompagnato come tutor per tutta la sua durata almeno un corso completo di mediazione familiare e abbiano svolto almeno 30 ore di insegnamento effettivo, in affiancamento ad un formatore dell’Associazione;
- abbiano effettuato almeno 20 ore di supervisione, individualmente o in gruppo, con un formatore dell’Associazione;
- abbiano partecipato alle giornate di autoformazione per formatori programmate dall’Associazione, sede nazionale o dalle Macroregioni;
- abbiano svolto una tesi finale;
- dimostrino di essere in grado di organizzare ed esporre una lezione su di un argomento assegnato dalla Commissione esaminatrice, composta da tre soci formatori nominati dal Presidente ed abbiano ottenuto il parere favorevole della Commissione Didattica.
I soci formatori sono inoltre tenuti a partecipare alle giornate di autoformazione per formatori, programmate dalla Commissione Didattica Nazionale.
Le giornate di autoformazione sono così organizzate:
– nell’anno in cui si svolge il Congresso Nazionale viene organizzata una giornata di autoformazione da ciascuna delle Macroregioni nel territorio di competenza, ad anni alterni, in modo che in un anno tale giornata si svolga nella Macroregione del Nord, in quello successivo nella Macroregione del Centro e in quello successivo ancora nella Macroregione del Sud.;
– nell’anno in cui non vi è il Congresso Nazionale vengono organizzate due giornate di autoformazione, una a carattere nazionale organizzata dalla Commissione Didattica Nazionale ed una organizzata da una delle tre Macroregioni nel territorio di competenza.
– Le giornate di autoformazione delle Macroregioni sono effettuate, sempre ad anni alterni, in modo che in un anno tale giornata si svolga nella Macroregione del Nord, in quello successivo nella Macroregione del Centro e in quello successivo ancora nella Macroregione del Sud.;
Per quanto concerne i crediti formativi, essi sono stabiliti dal Consiglio Nazionale Direttivo.
L’assenza del socio Formatore dall’attività di autoformazione per un biennio è condizione di decadenza dalla qualifica di socio formatore, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 12 del presente statuto;
SOCI PROFESSIONISTI
Possono essere iscritti nel “Registro dei Mediatori familiari professionisti A.E.Me.F.” coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Avere completato il training formativo di mediazione familiare pluralistica integrata presso un Ente o Istituto di formazione riconosciuto dall’Associazione;
- aver superato, con esito positivo, l’esame, da sostenere al termine del percorso formativo biennale pluralistico integrato A.E.Me.F presso un Istituto/ centro di formazione riconosciuti dall’A.E.Me.F. ed aver superato il prescritto esame per essere iscritto al Registro dei Mediatori Familiari Professionisti A.E.Me.F.
- aver superato il prescritto esame per essere iscritto al Registro dei Mediatori Familiari Professionisti A.E.Me.F.
- Siano in possesso di una polizza sui rischi professionali.
Per mantenere la qualità di socio professionista è necessario mantenere un costante aggiornamento.
SOCI IN FORMAZIONE
Possono essere iscritti come soci in formazione tutti coloro:
- che sono iscritti ai corsi di Mediazione Familiare presso i Centri di Formazione riconosciuti dall’Associazione Europea Mediatori Familiari ed in regola con il pagamento delle quote associative annuali;
- coloro che, provenienti da altre scuole di formazione, abbiano necessità di seguire un corso integrativo per completare la formazione pluralistica integrata A.E.Me.F..
SOCI ONORARI
In apposita sezione del Registro dei Soci sono inseriti i soci onorari. Studiosi e professionisti, italiani e stranieri, che si siano distinti con atti e iniziative di particolare interesse a favore dell’Associazione. I soci onorari devono essere proposti da almeno tre membri del Comitato Direttivo.
Il Consiglio Nazionale Direttivo stabilisce annualmente l’importo della quote associative per ciascuna qualifica di appartenenza e le rende di pubblico dominio attraverso il web, sul sito ufficiale dell’A.E.Me.F..
Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa relativa alla loro qualifica di appartenenza hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- accedere alle cariche associative;
- partecipare all’Assemblea con diritto ciascuno di esprimere un solo voto;
Art.9- Modalità per l’iscrizione al “Registro dei Mediatori familiari
Professionisti A.E.Me.F”
Potranno iscriversi al Registro dei mediatori professionisti A.E.Me.F. coloro che siano in possesso di un Diploma di Laurea triennale in discipline giuridiche, psicologiche, umanistiche, sociali, pedagogiche, sociologiche, sanitarie, ed equipollenti come da Tabella M.I.U.R., e titoli accademici secondo nuovo e vecchio ordinamento o titoli equipollenti ottenuti all’estero e che abbiano effettuato un percorso formativo biennale per Mediatore Familiare secondo la norma U.N.I. 11644:2016 presso un Centro/Istituto riconosciuto dall’A.E.Me.F..
Possono anche iscriversi all’Associazione professionale anche coloro che dimostrino e siano in grado di documentare un apprendimento non formale ma dimostrino una adeguata esperienza professionale ,almeno quinquennale, nelle aree sociali, educative, sanitarie, psicologiche e tutte quelle esperienze di gestione della conflittualità nell’area della famiglia, della coppia e delle relazioni sociali.
Le esperienze professionali devono essere documentate e comprovate.
L’iscrizione al Registro avverrà dopo l’effettuazione di un esame-colloquio di ammissione.
Art. 10 . Formazione permanente degli iscritti
Per formazione professionale continua/permanente si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento.
Per autoformazione dei Soci formatori si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze formative, nonché il loro aggiornamento, espressamente programmato a fini di implementare le proprie competenze didattiche.
L’aggiornamento e la formazione professionale continua/permanente sono un obbligo di tutti i Soci (esclusi i Soci in formazione).
I soci professionisti e i soci formatori sono quindi tenuti a partecipare alle giornate di formazione continua/permanente e di autoformazione, programmate secondo le linee guida indicate dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca.
Art. 11– SOCI: diritti e doveri
Gli aspiranti soci professionisti dovranno presentare una richiesta formale di ammissione al Consiglio Nazionale Direttivo che decide insindacabilmente sulla base della documentazione presentata.
Tutti i soci sono tenuti a osservare lo Statuto ed il “Codice etico e deontologico .” e dare la propria collaborazione per la realizzazione degli scopi e delle finalità dell’ Associazione, secondo la categoria di appartenenza.
Ciascun socio è obbligato al pagamento della quota associativa per la propria categoria, stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale Direttivo per le diverse categorie di soci.
I soci che al conseguimento del biennio di formazione di base in mediazione familiare” desiderano iscriversi al Registro Nazionale mediatori familiari professionisti A.E.Me.F dovranno essere in possesso di un’assicurazione contro i rischi professionali, pagare la quota prevista per la loro categoria di appartenenza impegnandosi al termine di un triennio di attività di documentare l’avvenuto effettivo aggiornamento professionale di 100 ore,di cui almeno 50 ore presso i Centri di formazione riconosciuti dall’Associazione Europea Mediazione Familiare.
Chiunque dei soci che svolga la professione deve inoltre contraddistinguere la propria attività, in ogni documento scritto o rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento al numero di iscrizione all’Associazione e alla indicazione della denominazione della Associazione di appartenenza quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della legge n.4/2013.
L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della part II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 205, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
Art. 12 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni o per esclusione.
Le dimissioni sono comunicate al Consiglio Nazionale Direttivo che ne valuta le motivazioni e, se accettate, vengono comunicate per iscritto all’interessato e hanno effetto immediato.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Nazionale direttivo:
- per violazione delle regole statutarie o per atteggiamenti gravi che comportino discredito per l’Associazione.
- in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro il mese di febbraio dell’anno cui la quota si riferisce; in questo caso la sanzione per la cancellazione come socio sarà regolamentata dall’apposito regolamento.
Per quanto riguarda l’esclusione di cui al punto “1“ Il consiglio direttivo comunicherà all’interessato i motivi che possono determinare l’esclusione e dopo un tempo massimo di 10 giorni entro il quale l’interessato è chiamato a fornire le sue giustificazioni in relazione agli addebiti contestati, Il Consiglio direttivo assumerà il provvedimento di esclusione comunicandolo all’interessato/a.
Avverso al provvedimento di esclusione per i motivi enunciati, il socio può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri che giudicherà insindacabilmente.
Art. 13- Organi statutari nazionali dell’Associazione
- Assemblea Nazionale
- IL Consiglio Direttivo nazionale ( Presidente, V. Presidente,Tesoriere)
- La Commissione per la Didattica e la ricerca
- Commissione per l’etica e la deontologia
- Collegio dei Probiviri
- Il Revisore Unico
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo Nazionale può però attribuire compensi o rimborsi spese ai soci che siano incaricati di specifiche funzioni o incombenze per la funzionalità dell’associazione o per il perseguimento dei fini statutari.
Art. 14– Assemblea Nazionale
L’Assemblea nazionale possono partecipare i Soci Fondatori, Formatori e professionisti iscritti ai rispettivi Registri ed i Presidenti delle Macroregioni in rappresentanza dei soci iscritti residenti nei territori di competenza delle Macroregioni.
Ciascuno dei partecipanti all’Assemblea può essere portatore di delega di non più di tre soci per la partecipazione ai lavori assembleari.
L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale , almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo.
L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare.
L’Assemblea ordinaria è convocata mediante avviso, affisso presso la sede sociale ed inviato agli associati della sede centrale e ai Presidenti delle Macroregioni tramite posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione affinché ne possano informare i residenti nel territorio delle Macroregioni.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso e in seconda convocazione, in altro giorno, qualunque sia il numero degli associati.
Il Presidente convoca l’Assemblea Straordinaria ove ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta la metà più uno degli associati aventi diritto di voto in Assemblea o su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale con convocazione da inviarsi almeno venti giorni prima della riunione con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea ordinaria.
La convocazione con i punti all’ordine del giorno viene affissa all’Albo presso la sede Nazionale, con la documentazione e gli allegati relativi agli argomenti che dovranno essere trattati. La stessa documentazione sarà inviata tempestivamente alle Macroregioni.
Ogni socio ne può prendere visione e chiedere spiegazioni.
L’Assemblea delibera su qualsiasi questione che non sia, dal presente statuto, attribuita agli altri organi dell’Associazione.
L’Assemblea elegge, secondo le modalità indicate nel presente Statuto:
- Consiglio Direttivo Nazionale
- Commissione per la Didattica e la Ricerca
- Commissione per la deontologia e disciplina
- Collegio dei Probiviri
- Revisore Unico
I verbali delle Assemblee sono raccolti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario eletti in Assemblea e conservati presso la sede Associazione.
Art. 15 – Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è costituito: da otto soci scelti tra i soci professionisti Mediatori familiari e/o Formatori A.E.Me.F.
In seno al Consiglio Direttivo Nazionale sono eletti : Il Presidente nazionale,il Vice-Presidente ed il Tesoriere.
Fanno altresì parte, di diritto, del Consiglio Direttivo Nazionale i tre Presidenti delle Macro-Regioni.
1.- Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Nazionale Direttivo è eletto, a maggioranza, dai sette membri eletti nel Consiglio Direttivo nazionale dall’Assemblea straordinaria. Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi e in giudizio e il potere di firma per tutto ciò che occorre al funzionamento dell’Associazione per perseguire i fini statutari.
Il Presidente può delegare, in parte,i propri poteri e la firma sociale al Vice-Presidente;
Per lo svolgimento di attività specialistiche o consulenze specifiche utili e necessarie al perseguimento dei fini statutari il Presidente può avvalersi della collaborazione e del supporto di terzi da lui stesso individuati, che siano in possesso di specifiche professionalità;
Per l’apertura di conti correnti bancari , postali, per operazioni finanziarie o apertura di sedi periferiche dell’Associazione il Presidente dispone su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale che ne determina limiti e poteri.
Il Presidente, in caso di necessità, potrà assumere provvedimenti di urgenza, da ratificarsi, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, nella prima riunione successiva.
2.- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento o su delega specifica di quest’ultimo per determinati aspetti dell’organizzazione.
3.- Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.
In caso di assenza di un consigliere, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive nell’anno, alle riunioni del Consiglio Direttivo, lo stesso si intenderà decaduto.
In caso di decadenza, morte, dimissioni o impedimento definitivo di un consigliere, il Consiglio lo sostituisce per cooptazione con un altro socio che durerà in carica fino al termine del mandato.
Qualora vengano a mancare cinque consiglieri, il Consiglio Direttivo Nazionale si intenderà decaduto e dovrà essere convocata l’Assemblea per indire nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale inoltre:
attua le deliberazioni dell’Assemblea, e pone in essere ogni iniziativa utile a raggiungere i fini statutari, definisce il programma annuale di attività dell’Associazione, conferisce incarichi e autorizza eventuali rimborsi spese, determina annualmente le quote associative per le diverse categorie di soci, delibera sull’ammissione o esclusione dei soci stessi, redige e propone all’Assemblea modifiche al presente Statuto, propone annualmente all’Assemblea il rendiconto consuntivo e preventivo dell’Associazione per l’approvazione.
E’ competenza inoltre del Consiglio Direttivo Nazionale predisporre ed approvare:
Il “Regolamento delle norme transitorie per l’iscrizione nei Registro di competenza dei soci
A.E.Me.F.” valutando la formazione, le competenze e le attività svolte entro l’anno antecedente alla data di approvazione del presente statuto; il “Regolamento per le sedi territoriali regionali”, il “Regolamento per l’iscrizione al Registro dei Professionisti Mediatori familiari A.E.Me.F.”, il “Regolamento per la Deontologia e la Disciplina”; il “Regolamento per l’iscrizione dei Centri/Istituti riconosciuti dall’A.E.Me.F. nel relativo Registro e ogni altro Regolamento necessario per il perseguimento dei fini statutari.
I Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare, i cui corsi di formazione sono già riconosciuti alla data di approvazione del presente statuto sono automaticamente inseriti nel Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare previo parere del Coordinatore della Commissione per la Didattica e la Ricerca.
Il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato dal Presidente,che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, mediante posta elettronica e le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno sei membri.
Le deliberazioni vengono prese con la maggioranza semplice. Uno dei membri funge da Segretario e cura la regolare tenuta dei verbali.
Art. 16 – Commissione per la Didattica e la ricerca
E’ composta da 8 soci nominati dall’Assemblea che eleggono, tra loro, un Coordinatore, e da professionisti con comprovata esperienza nel campo della ricerca.
La Commissione per la Didattica e la ricerca ha il compito di:
– adeguare i programmi di base per i corsi di formazione dei soci secondo la norma U.N.I 11644.;
– definire le norme transitorie per l’iscrizione nei Registri di competenza dei soci A.E.Me.F. per valutare la formazione, le competenze e le attività svolte entro un anno antecedentemente alla data di approvazione del presente statuto sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale;
– elaborare in accordo con i Consigli direttivi delle sedi regionali i programmi per la formazione permanente e la tabella di accreditamento dei crediti formativi;
– proporre iniziative integrative di formazione quali seminari, convegni, ecc.
– suggerire i criteri di valutazione delle metodologie dei training per mediatori familiari riconosciuti dall’Associazione;
– elaborare la politica scientifica dell’Associazione, proponendo i necessari contatti e collaborazioni con analoghe Associazioni nazionali e internazionali.
Il Coordinatore della Commissione per la Didattica e la Ricerca ha il compito di:
– convocare e dirigere le riunioni;
– presentare al Consiglio Direttivo Nazionale, le proposte e/o i pareri della Commissione per la Didattica e la Ricerca.
Esprime il parere sui Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare, i cui corsi di formazione sono già riconosciuti alla data di approvazione del presente statuto e sono automaticamente inseriti nel Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare.
La Commissione per la didattica e la ricerca formula il proprio parere consultivo sulle attività delle Macroregioni, le quali non possono istituire Commissioni per la Didattica e la Ricerca, autonomamente.
Art. 17 – Commissione per la deontologia e la disciplina
La Commissione per la deontologia e la disciplina è composta da tre soci nominati dall’Assemblea ed ha il compito di:
- eleggere un coordinatore;esprimere pareri per il Comitato Nazionale Direttivo sui comportamenti etici e deontologici nonché su violazione di norme civilistiche, per violazione delle regole statutarie o per atteggiamenti gravi che comportino discredito per l’Associazione.
- Verificare i conflitti di interesse che riguardino i soci professionisti eventualmente sottoposti a provvedimenti disciplinari;
- esaminare ed esprimere il proprio parere al Comitato Nazionale Direttivo circa i reclami degli utenti.
La Commissione per la Deontologia e la Disciplina delibera anche sulle questioni sottoposte dalle Macroregioni le quali non possono istituire Commissioni per la Deontologia e la disciplina, autonomamente.
Art.18 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci professionisti A.E.Me.F., eletti dall’Assemblea, che nominano tra loro, un Presidente.
Il Collegio dei Probiviri giudica insindacabilmente sui reclami degli associati, avverso il provvedimento di esclusione, previsto all’Art. 12 del presente Statuto e su eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci.
Art. 19 – Il Revisore Unico
E’ eletto dall’Assemblea e deve essere necessariamente iscritto nel Registro di cui al D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni.
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con quello di Consigliere dell’Associazione.
Per la durata in carica, la rieleggibilità vale quanto stabilito per i membri del Consiglio nazionale Direttivo.
Il Revisore Unico verifica la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri contabili formulando apposita relazione da sottoporre all’Assemblea.
Verifica anche il rendiconto annuale presentato dalle Macroregioni.
II Revisore può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale ma senza diritto di voto.
Art. 20 –Presidente onorario
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di “Presidente Onorario dell’A.E.Me.F.” a persona/e che abbia acquisito particolare benemerenze nei confronti dell’Associazione contribuendo grandemente alla sua diffusione e alla crescita del livello di professionalità.
Art. 21 – Durata delle cariche
I soci eletti agli organi statutari durano in carica quattro anni e sono rieleggibili,
Art. 22 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Nazionale Direttivo, adottata con la maggioranza dei due terzi dell’Assemblea che provvede a nominare un liquidatore scelto anche tra persone estranee all’A.E.Me.F., determinandone i poteri.
Il liquidatore avrà ogni potere necessario per realizzare l’attivo patrimoniale ed estinguere il passivo.
Il Patrimonio residuo, al termine della liquidazione, sarà devoluto dall’Assemblea ad uno o più Enti che perseguono una finalità simile a quella della Associazione, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diverse disposizioni di legge.
In nessun caso, in nessuna forma, in nessuna misura il patrimonio attivo residuato dalla liquidazione potrà essere ripartito tra gli associati.
Articolo 1 Principi generali
Il codice deontologico dell’Associazione Europea Mediatori Familiari ( A.E.Me.F.) rappresenta, per ogni Mediatore Familiare, un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza.
Il codice deontologico ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le norme a cui il Mediatore Familiare deve attenersi nell’esercizio della propria professione.
Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento contrario alla dignità della professione, oltreché qualunque violazione al codice penale.
I Mediatori Familiari hanno l’obbligo dell’osservanza del Codice Deontologico e ne divengono altresì parte attiva contribuendo alla sua corretta applicazione e segnalando agli Organi competenti le inadempienze ad esso afferenti.
Articolo 2 Definizione del profilo professionale del Mediatore familiare A.E.Me.F e obiettivi della mediazione familiare.
Il Mediatore Familiare iscritto nel Registro A.E.Me.F. è un professionista qualificato a seguito di uno specifico percorso di formazione che interviene, quale figura terza, in un ambiente neutrale e in autonomia dall’ambito giudiziario, nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di un rapporto di coppia, a qualsiasi titolo costituito. Si adopera affinché, in fasi critiche connotate da conflitto, i mediandi raggiungano, in prima persona, accordi direttamente negoziati, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai figli, al fine del mantenimento ed esercizio della comune responsabilità genitoriale.
L’esercizio del professionista A.E.Me.F. si avvale di diversi orientamenti teorici integrati, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione continua permanente e la supervisione.
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. è tenuto ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli del Codice Deontologico della propria associazione professionale ; la mancata osservanza di tutti o di parte degli stessi si configura come comportamento in contrasto con la professione di Mediatore Familiare.
Articolo 3 Etica del Mediatore Familiare
L’esercizio della Mediazione Familiare comporta da parte del professionista assenza di giudizio, imparzialità e neutralità nei confronti dei mediandi.
Al mediatore A.E.Me.F. non è consentito:
‐ Intervenire in mediazioni che coinvolgano persone con cui ci sia o ci sia stato un precedente legame personale e professionale (rete familiare, amicale e lavorativa);
‐ Erogare ai propri clienti servizi che esulino dallo specifico della Mediazione Familiare;
‐ Accettare incarichi riservati dalla Legge in via esclusiva agli iscritti in ordini o collegi;
‐ Far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente.
Il Mediatore familiare A.E.Me.F., inoltre, ha l’obbligo di precisare ai mediandi che le informazioni, le consulenze e le prestazioni professionali specifiche risalenti a iscritti a ordini o collegi dovrebbero essere ottenuti dai professionisti degli specifici settori i quali possono essere da loro liberamente scelti.
Articolo 4 Riservatezza
Dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relativo al segreto professionale, il Mediatore Familiare A.E.Me.F. deve attenersi al segreto assoluto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti.
Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, l’annullamento del segreto professionale può avvenire solo con l’assenso scritto di entrambi i mediandi.
Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai Mediatori Familiari A.E.Me.F., anche gli stagisti e gli allievi in formazione ed in linea generale tutti coloro che dovessero assistere agli incontri previsti per lo svolgimento dell’attività.
Articolo 5 Dovere di aggiornamento professionale permanente continuo
E’ dovere del Mediatore Familiare A.E.Me.F. curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.
E’ dovere deontologico del Mediatore Familiare A.E.Me.F. quello di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti dell’Associazione Professionale cui si riferisce in senso generale ed in particolare relativamente agli obblighi e ai programmi formativi.
Articolo 6 Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
I Mediatori Familiari A.E.Me.F. hanno il dovere di rispettare la normativa dello Stato in cui esercitano la loro attività professionale e, in particolare, gli obblighi relativi al regime previdenziale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.
I Mediatori Familiari A.E.Me.F. devono m essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
Articolo 7 Divieto di accaparramento dei clienti
E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
Articolo 8 Correttezza professionale
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. conosce le caratteristiche fondanti della propria professione e apporta il proprio contributo professionale nella relazione con altre professioni e professionisti, facendo ad esse riferimento.
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. è a conoscenza del fatto che esistono norme giuridiche che attribuiscono attività riservate ad altre professioni. Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. è tenuto a conoscere il contenuto delle stesse.
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. contrasta l’esercizio abusivo delle professioni regolamentate, segnalando eventuali abusi alle autorità competenti. Utilizza il proprio titolo professionale solo per attività ad esso pertinenti, e non avvalla con esso attività ingannevoli o abusive.
Articolo 9 Supervisione
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. è tenuto a partecipare a incontri periodici di supervisione individuale o in gruppo condotti da un Mediatore Familiare supervisore e/o a colleghi Mediatori Familiari professionisti.
Articolo 10 Diritti dei mediandi
Fin dal primo incontro, il Mediatore Familiare A.E.Me.F. deve informare i mediandi sugli obiettivi, sulle modalità e sul percorso dell’intervento di mediazione familiare.
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. deve inoltre informare i mediandi sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi.
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. deve informare preventivamente i mediandi del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento.
In nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto.
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. deve richiedere ai clienti la sottoscrizione del consenso informato e della privacy.
Nel caso in cui la Mediazione Familiare sia raccomandata da un Magistrato, il Mediatore Familiare informa i mediandi che:
‐ riferirà all’autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere della riservatezza, esclusivamente circa l’adesione o meno al percorso di Mediazione Familiare;
‐ nel caso di raggiungimento di accordi in Mediazione Familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi;
‐ nel caso di interruzione della Mediazione Familiare o dell’impossibilità di proseguire o in assenza di accordi raggiunti, nulla sarà riferito da parte del Mediatore Familiare A.E.Me.F. alle autorità competenti.
I mediandi devono essere informati che, presso l’ Associazione Europea Mediatori Familiari ,in applicazione della L. 4/2013, è istituito sul sito A.E.Me.F. lo Sportello del Consumatore.
Articolo 11 Interruzione di una mediazione familiare
Il percorso di mediazione familiare può venire interrotto qualora:
‐ la decisione sia presa da uno o da entrambi i mediandi;
‐ il Mediatore Familiare A.E.Me.F. ritenga che non ci siano le condizioni di attivazione e/o di prosecuzione del percorso di mediazione familiare;
‐ il Mediatore Familiare A.E.Me.F. non sia più in grado di assicurare la neutralità e/o l’imparzialità necessaria alla continuazione del suo compito professionale;
‐ il Mediatore Familiare A.E.Me.F. rilevi che le regole della mediazione familiare non siano state rispettate dai mediandi.
Articolo 12 Pubbliche dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni pubbliche degli aderenti al Codice Deontologico devono essere coerenti con i contenuti dello stesso e conformi agli indirizzi statutari dell’A.E.Me.F..
Articolo 13 Pubblicità
Nell’attività di autopromozione, i Mediatori Familiari A.E.Me.F. sono tenuti ad essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio al decoro della professione. Si asterranno da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore. Si asterranno altresì dall’attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono.
E’ vietata ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa.
Articolo 14 Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive
Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).
Articolo 15 Informazioni ai mediandi
Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. è tenuto a informare i mediandi di tutti i suoi estremi. Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. è tenuto a informare debitamente i mediandi circa l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi.
Regolamento per la deontologia e disciplina
Il procedimento disciplinare
Art. 1 Responsabilità dei soci A.E.Me.F. iscritti ai registri professionali A.E.Me.F.
Il socio professionista iscritto al Registro che si rende responsabile di violazioni al Codice Deontologico o dei Regolamenti dell’A.E.Me.F. ovvero che, in violazione dello Statuto, agisca in contrasto con i fini istituzionali dell’A.E.Me.F. è sottoposto a provvedimento disciplinare.
L’ignoranza o l’errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Sociali competenti non può essere invocata quale causa di giustificazione dell’illecito comportamento.
Gli Iscritti all’A.E.Me.F. rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa. Nell’ipotesi di condanna a sanzione inibitoria, da parte della Magistratura, di un socio A.E.Me.F. questi non potrà partecipare alle attività dell’A.E.Me.F. e avvalersi professionalmente delle attestazioni da questa rilasciate.
Il socio A.E.Me.F. quindi:
- a) risponde direttamente del proprio operato professionale;
- b) risponde agli effetti disciplinari,a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento della propria attività professionale.
Art. 2 Competenza e procedimento disciplinare.
La Commissione per la deontologia e la disciplina fa esplicito riferimento alle norme statutarie ed in particolare a quelle contenute nel Regolamento:
“IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE”.
La Commissione per è composta da tre soci eletti dall’Assemblea Nazionale degli iscritti ed è a carattere nazionale. Applica i dettati del Codice deontologico per tutto quanto in esso contenuto. Inoltre ha il compito di:
- Eleggere un coordinatore;
- Verificare e confrontare le norme deontologiche ed il rispetto delle stesse da parte dei soci;
- Esprimere pareri per il Consiglio Direttivo sui comportamenti etici e deontologici nonché civilistici e di conflitto di interesse che riguardino i soci professionisti eventualmente sottoposti a provvedimenti disciplinari;
- Esaminare ed esprimere il proprio parere al Consiglio Direttivo Nazionale circa i reclami degli utenti.
Rilevata l’istanza, Il Coordinatore della Commissione,in fase preliminare invia entro 15 gg., lettera di richiamo ad adempiere, nella correttezza, secondo quanto previsto dal Regolamento interno.
Qualora questo richiamo non abbia esito la Commissione procederà ad istruire il procedimento disciplinare, formulare una proposta e trasmetterla al Consiglio Direttivo Nazionale per l’assunzione formale del provvedimento. Se uno dei membri del Consiglio Nazionale Direttivo è coinvolto in una azione disciplinare a suo carico e verrà sostituito da altro membro all’uopo nominato dal Comitato Nazionale Direttivo.
Il procedimento disciplinare prende avvio su segnalazione da parte di terzi interessati in relazione alla violazione del codice deontologico o dei Regolamenti A.E.Me.F. da parte di chiunque ne abbia interesse.
Il procedimento disciplinare può essere attivato anche dai Responsabili delle Sedi Regionali che, raccolte le informazioni, ne daranno comunicazione all’interessato, e al Presidente del Consiglio di disciplina.
Il Consiglio di disciplina non può infliggere alcuna sanzione disciplinare senza proporla al Consiglio Nazionale Direttivo anche in ipotesi di sanzione automatica, senza che l’interessato sia stato preavvisato, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese.
Il Consiglio di disciplina sulla scorta degli atti, convocherà le parti per la contestazione degli addebiti, ha facoltà di sentire testimoni, preavvisandone l’interessato, che ha diritto di partecipare alla loro audizione.
Art. 3 Sanzioni
Le sanzioni disciplinari sono :
- a) l‘ammonimento, che consiste nel diffidare l’interessato a non ricadere nella mancanza rilevata;
- b) la censura, che consiste in una dichiarazione formale scritta di biasimo;
- c) la sospensione, che consiste in una temporanea perdita del requisito associativo, per un periodo non inferiore al mese e non superiore all’anno;
- d) la radiazione, che consiste nell’espulsione definitiva dal Registro dei professionisti dell’A.E.Me.F.
Il provvedimento è stabilito in proporzione alla gravità della violazione e all’entità dei danni cagionati ed è adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Commissione per l’Etica e la deontologia, la quale dovrà esprimere il proprio parere entro 60 giorni dall’attivazione dei procedimento disciplinare.
Nell’esercizio del suo potere discrezionale la Commissione deve tener conto della gravità dell’infrazione desunta:
- della natura, della specie, dei mezzi, dell’oggetto, del tipo, del luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
- della gravità del danno o del pericolo cagionato;
- della intensità del dolo o del grado di colpa;
- della personalità dell’incolpato, dei motivi che hanno determinato l’infrazione e dalla condotta contemporanea o susseguente al fatto;
- della eventuale recidiva.
Art. 4 Ammonimento e Censura
Possono comportare un ammonimento o una censura:
- a) comportamenti contrari agli interessi dell’A.E.Me.F.
- b) comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, sia di entità tale da non imputare le sanzioni della sospensione o della radiazione.
Art. 5 Sospensione
Accertamento di atti che comportano automaticamente la sospensione:
- a) i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
- b) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- c) il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l’esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione.
In tali ipotesi, la durata della sospensione sarà proporzionale alla gravità dell’atto compiuto e può arrivare fino ad un anno, salvo proroga a discrezione del Consiglio Direttivo e salvo l’immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.
Possono altresì comportare la sospensione:
- a) la condanna ad una pena inferiore a due anni se per reati dolosi o superiore a due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
- b) l’essere sottoposti a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
- c) l’ordinanza di convalida di fermo o dell’arresto;
- d) il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli previsti nel paragrafo precedente;
- e) comprovati comportamenti diffamatori o contrari agli interessi dell’A.E.Me.F.;
- f) comportamenti in violazione del Codice Deontologico.
Articolo 6 Radiazione
Comportano automaticamente la radiazione:
- a) la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- b) la condanna per un reato connesso con l’esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione, ad una pena detentiva superiore a due anni per reato non colposo;
- c) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.
Possono altresì comportare la radiazione:
- a) comportamenti gravemente contrari agli interessi dell’A.E.Me.F.;
- b) comportamenti deontologici gravemente scorretti.
Art. 7 Prescrizione
L’azione disciplinare non cade in prescrizione per i fatti che comportano la radiazione mentre è soggetta a prescrizione qualora, nonostante i fatti siano portati a conoscenza del Consiglio Direttivo Nazionale, il procedimento disciplinare non venisse attivato entro i seguenti termini:
- entro 3 mesi per l’ammonimento;
- entro 6 mesi per la censura;
- entro 12 mesi per la sospensione.
Art. 8 Reiscrizione al Registro
Il socio radiato dal Registro può essere iscritto nuovamente alle seguenti condizioni:
- trascorsi due anni in caso dì radiazione non automatica;
- trascorsi 3 anni in caso di radiazione automatica e, in presenza di condanna penale, quando si sia avuta successiva riabilitazione;
- trascorsi 5 anni in caso di radiazione automatica e di condanna per reato commesso con l’esercizio della professione.
Art. 9 Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio degli Organi Sociali
Il socio A.E.Me.F. che pubblicamente, con parole, scritti od azioni lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio degli Organi Sociali dell’Associazione è punito con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi.
Art. 10 Rifiuto di presentazione personale e di atti
Il socio A.E.Me.F. che, benché formalmente richiestogli, rifiuti di presentarsi od ometta di trasmettere gli atti a lui richiesti o renda dichiarazioni mendaci, è punito con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi.
Art. 11 Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli Organi Sociali
L’Iscritto all’A.E.Me.F. che non si assoggetta alle decisioni disciplinari sottraendosi alla loro esecuzione, è punito, salvi i diversi effetti della inosservanza, con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi.
Art. 12 Collegio dei Probiviri
Per la soluzione di controversie che si possono presentare tra iscritti al Registro Mediatori familiari A.E.Me.F. o tra iscritti e i propri clienti, entrambi possono rivolgersi al Collegio dei Probiviri dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata.
La comunicazione deve determinare l’oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio dei Probiviri dovrà emettere il proprio parere entro 60 giorni dalla data di richiesta al Presidente del Collegio.
Il parere è deliberato a semplice maggioranza. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti, è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l’espressa dichiarazione che l’altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
La motivazione deve essere depositata presso la Segreteria dell’A.E.Me.F. nei dieci giorni successivi a cura del Presidente della Commissione.
La parte soccombente è tenuta a adempiere alle obbligazioni nel termine stabilito, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione il parere della Collegio dei Probiviri diverrà irrevocabile.
Art. 13 Revisione
E’ ammessa in ogni tempo la revisione delle decisioni divenute irrevocabili anche se la sanzione è stata eseguita o estinta. La revisione può essere richiesta se dopo la decisione siano sopravvenute o si scoprono nuove prove che, da sole o unitamente a quelle già valutate, dimostrano che il soccombente debba essere prosciolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.
Presidente Onorario
Guido Parrinello Presidente Nazionale Gabriella Vigliar |
Vice Presidente Nazionale (in attesa di nomina) |
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Consiglio Direttivo Nazionale
Gabriella Vigliar (Presidente) Raffaele Condemi Simona Pasqualucci Daniela Santinami Daniela Campovecchi Armando Bernard Emanuela Palamà |
Commissione per la Didattica e la Ricerca
Gabriella Vigliar (Coord.) Claudio Manucci Enrico Iraso Franca Silveri M. Grazia Spera Paolo Vigliar Stefano Rossetti |
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Revisore dei Conti
Stefano Filocamo |
Tesoriera
Daniela Campovecchi |
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Collegio dei Probiviri
Brunella Libutti (coordinatore) Rosaria Pappalardo Daniela Narciso |
Commissione per la Deontologia e la Disciplina
Stefano Rossetti (coordinatore) Clara Grandis (in attesa di nomina) |
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Macroregione Nord
Presidente Armando Bernard Vicepresidente Leni Semprini Segretaria e Tesoriera Elena Marangon |
Macroregione Centro
Presidente Raffaele Condemi Vicepresidente Stefano Rossetti Segretario e Tesoriere Brunella Libutti |
Macroregione Sud
Presidente Francesca Di Nola Vicepresidente Sonia Paulì Segretaria e Tesoriera —- |